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MOZIONE CUMULO DELLE CARICHE  -  18/12/2004

Consiglio Federale Regionale dei VERDI della Toscana - Arezzo, 18 dicembre 2004

Il Consiglio Federale regionale dei VERDI della Toscana, preso atto della cresciuta partecipazione e del cresciuto impegno dei suoi iscritti, ritiene il partito maturo per assumere al suo interno una regola che impedisca il cumulo delle cariche, perlomeno a livello di portavoce / esecutivo ed eletti negli enti locali / nominati di 1° livello (negli stessi livelli territoriali), salvo deroghe del Consiglio Federale regionale.

Il Consiglio Federale regionale dei VERDI della Toscana inoltre, preso atto che la costituzione del Partito Verde Europeo implica l’adeguamento della rappresentanza di genere a tutti i livelli, ivi compreso i portavoce, da’ mandato all’Esecutivo di preparare l’assemblea per la modifica statutaria e regolamentare che ne consenta l’elezione.

Approvato dal CFR Toscana 18/12/04 all’unanimità con un astenuto

 


 

REGOLAMENTO REGIONALE VERDI DELLA TOSCANA  
Approvato dall'assemblea regionale del 15/07/2002
Modificato dall'assemblea regionale del 21/01/2006

 

art. 1 - Assemblea regionale
L'Assemblea regionale è convocata per iscritti o per delegati ma in questo caso solo su modifiche ai regolamenti e su decisioni politico-programmatiche.
Quando l'assemblea regionale è convocata per delegati è composta da 100 delegati eletti dalle assemblee provinciali con le stesse modalità previste per l'elezione dei delegati all'assemblea nazionale.
L’Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio federale regionale.
L’Esecutivo regionale fissa il termine entro il quale devono essere convocate ed il termine entro il quale devono svolgersi le Assemblee provinciali per l’elezione dei delegati all’Assemblea regionale, comunicando alle Federazioni provinciali modalità e termini dell’elezione. Trascorso il termine fissato dall’Esecutivo regionale, ove non sia avvenuta la convocazione di una o più
Assemblee provinciali, la convocazione avviene ad opera del Presidente regionale.
Alla comunicazione dei nominativi dei delegati provinciali eletti e comunque esperite tutte le procedure e trascorsi i termini per lo svolgimento delle Assemblee provinciali, l’Esecutivo convoca l’Assemblea regionale, ferme restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni Assembleari.
L’Assemblea regionale elegge i co-Portavoce, l'Esecutivo e i Consiglieri federali nazionali spettanti, come attribuiti dalla Federazione nazionale.

 

art. 2 - Convocazione delle Assemblee regionali, provinciali e comunali/intercomunali
La convocazione dell'Assemblea è fatta 15 giorni prima della data di svolgimento della stessa sulla base dei tesserati già iscritti se tale data è successiva alla chiusura della Campagna Nazionale di Adesione. In caso sia ancora in corso tale Campagna, la convocazione dell'Assemblea deve avvenire 30 giorni prima (sono escluse da tale possibilità le Assemblee di rinnovo o verifica organi, le quali possono essere svolte solo a Campagna di adesione conclusa). In questo caso è possibile aderire ai Verdi, ai fini della partecipazione attiva all'Assemblea, fino a 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. La convocazione dovrà precisare la data ultima per l'iscrizione.
Nella convocazione, oltre alle informazioni logistiche necessarie e all'ordine del giorno, va indicato il termine temporale per l'accreditamento e l'inizio delle operazioni di voto, pena la nullità della convocazione. La Presidenza dell'Assemblea non potrà anticipare tali termini.


art. 3 - Ordine del giorno.
Le Assemblee affrontano l'ordine del giorno che non può essere modificato se non nell'ordine degli argomenti da trattare salvo possibili aggiunte approvate dall’unanimità dell'Assemblea
Gli aventi diritto al voto possono intervenire per un tempo stabilito ed uguale per tutti.


art. 4 - Votazioni ed elezione di organismi
Le assemblee di Federazioni regionali, provinciali o associazioni comunali composte da più di 500 aderenti possono essere convocate e svolte mediante la dislocazione di seggi di voto sul territorio secondo uno schema predisposto dall’esecutivo del livello corrispondente.
Tali assemblee sono convocate 15 giorni prima della data di svolgimento. La convocazione dovrà contenere oltre all’ordine del giorno l’indicazione della dislocazione dei vari seggi con gli orari di apertura e chiusura dei medesimi. La sessione di voto dovrà essere necessariamente preceduta da un momento unico di dibattito, anche in giorno diverso da quello del voto.
Le candidature a co-Portavoce devono essere presentate 5 giorni prima del voto unitamente al documento politico generale e sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti della realtà territoriale o da ¼ dei consiglieri federali regionali per i co-Portavoce regionali o ¼ dei consiglieri federali provinciali per i co-Portavoce provinciali
Le singole candidature o liste di candidature riguardanti gli altri organismi dovranno essere sottoscritte da almeno 1/20 degli aderenti e presentate almeno 5 giorni prima del voto. L’esecutivo dovrà decidere ed indicare nella convocazione il numero di firme occorrenti a sottoscrivere documenti/mozioni diversi da quello politico generale, il momento in cui si potranno presentare tali documenti e il momento in cui presentare le candidature agli organismi diversi dal co-Potravoce. A secondo di come è organizzata la sessione di voto tali momenti possono anche coincidere con il momento unico di dibattito e possono essere presentati anche direttamente in assemblea entro il termine di un’ora precedente all’inizio delle votazioni. In tal caso dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto accreditati.
Le modalità di voto vengono decise dall’esecutivo il quale provvede ad organizzare i seggi per il voto.
La presentazione di risoluzioni rende obbligatorio il voto.
La presidenza dell'Assemblea garantisce il corretto svolgimento delle operazioni di voto.
Nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.
Nella elezione di organi collegiali il voto è espresso con preferenza plurima, con la doppia preferenza di genere.
In tutte le votazioni che riguardano persone e ove vi siano liste di candidati o singole candidature concorrenti è garantito lo scrutinio segreto, se richiesto anche da un solo partecipante accreditato all'Assemblea.
Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale.
Per l’elezione dei due co-Portavoce viene eletta la coppia di candidati di genere diverso che ottiene in ticket il 50% più uno dei voti validi espressi.
Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie più votate andranno immediatamente al ballottaggio.
Risulterà eletta la coppia che nella votazione di ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.
In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione con le medesime modalità della precedente.


art. 5 - Validità decisioni
Per tutte le Assemblee per delegati le decisioni sono valide se sono assunte a maggioranza dei votanti con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.
Nelle Assemblee per aderenti le votazioni sono ritenute valide se vi partecipano almeno 1/4 degli aventi diritto in caso di assemblee di Associazioni comunali o Federazioni Provinciali/Regionali costituite da un numero di iscritti fino a 500; diventa invece di 1/5 nel caso di Associazioni o Federazioni Provinciali/Regionali con più di 500 iscritti (il computo avviene sulla base delle schede votate).
La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione del corrispondente livello.


art. 6 - Durata in carica degli organi
La durata in carica degli organi della Federazione regionale, delle Federazioni provinciali e delle Associazioni comunali e intercomunali è fissata in 2 anni.

 

art. 7 - Decadenza dei membri dell’Esecutivo e del Consiglio federale
Ove si verifichi l’assenza ingiustificata per la terza volta consecutiva di un membro dell’Esecutivo o del Consiglio federale, sarà da considerarsi automaticamente decaduto e subentrerà al suo posto il primo/la prima dei non eletti della lista a cui era collegato il membro decaduto; nel caso non vi siano non eletti sulla lista votata subentra a chiamata, su indicazione della maggioranza dei componenti votati sulla lista in questione, uno dei supplenti della medesima lista.Ove si verifichi l’assenza ingiustificata per la terza volta consecutiva di un membro dell’Esecutivo o del Consiglio federale, sarà da considerarsi automaticamente decaduto e subentrerà al suo posto il primo/la prima dei non eletti della lista a cui era collegato il membro decaduto; nel caso non vi siano non eletti sulla lista votata subentra a chiamata, su indicazione della maggioranza dei componenti votati sulla lista in questione, uno dei supplenti della medesima lista.

art. 8 - Sfiducia e/o elezione straordinaria degli organi
La sfiducia ai co-Portavoce o ad altri organi può essere richiesta da un numero di aderenti pari ad almeno il 50% più uno, o, ove esistente, dai 2/3 del Consiglio federale dello stesso livello territoriale.
Con le stesse percentuali è possibile procedere alla richiesta di elezione straordinaria degli organi in caso di impossibilità di funzionamento degli stessi.

 

art. 9 – co-Portavoce regionali
I co-Portavoce sono eletti dall’Assemblea, sono membri di diritto e presiedono l’Esecutivo e il Consiglio federale.
I co-Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio federale.
I co-Portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.
La rappresentanza politica è affidata ad entrambi i co-Portavoce. Nella prima riunione dell’Esecutivo regionale verrà deciso chi dei due co-Portavoce assumerà la rappresentanza legale con l’affidamento del simbolo del partito della Federazione dei Verdi e chi dei due co-Portavoce presiederà l’Esecutivo e il Consiglio federale regionale.
In caso di sfiducia nei confronti di uno dei due co-Portavoce, entrambi decadono dalla carica insieme a tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova Assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi regionali.
In caso di dimissioni per motivi personali o per altre cause di uno dei due co-Portavoce, il Consiglio Federale regionale eleggerà, scegliendolo fra i membri dello stesso Consiglio, un sostituto che assumerà gli incarichi del predecessore e che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato

 

art. 10 - Esecutivo regionale
L'Esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione regionale.
Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico-organizzativa.
L'Esecutivo è composto oltre che dai co-Portavoce, da 9 componenti eletti dall'Assemblea regionale.
E' convocato e presieduto dal co-Portavoce incaricato o, in sua assenza dall’altro co-Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto il capogruppo dei VERDI alla Regione e un rappresentante dei VERDI al governo regionale. L’esecutivo può autoconvocarsi nel caso di rifiuto di convocazione o mancata convocazione da parte dei co-Portavoce ove ne sia stata fatta richiesta da parte di almeno 50% più uno.
In tutte le decisioni, ove non si raggiunga una maggioranza semplice, prevale il voto dei co-Portavoce.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti dell’Esecutivo decadono dalla carica tutti gli organi regionali. Conseguentemente la rappresentanza politica viene assunta dalla Federazione nazionale che provvederà quanto prima a convocare una nuova assemblea con all’ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organi regionali.

 

art. 11 - Tesoriere
Il Tesoriere regionale, su proposta dei co-Portavoce, è eletto dall’Esecutivo tra i suoi componenti e fa parte di diritto dell'Esecutivo regionale.
Il Tesoriere regionale svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa della Federazione regionale dei VERDI, che è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento.
Il Tesoriere regionale è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative della Federazione regionale dei VERDI, utilizza e gestisce le entrate.
Il Tesoriere regionale predispone annualmente con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che sono approvati dal Consiglio federale Regionale e trasmessi annualmente all'Esecutivo nazionale pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.
Il Tesoriere regionale assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il Tesoriere regionale, ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio, può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
Il Tesoriere regionale può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il Tesoriere regionale può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i contributi dovuti dalla Federazione nazionale dei VERDI alle Federazioni Regionali. Il Tesoriere può chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi tipo e natura.
Delle obbligazioni assunte dal Tesoriere regionale in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione Regionale dei VERDI.
Al Tesoriere può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio federale regionale. In caso di sfiducia o dimissioni del Tesoriere l’Esecutivo provvederà ad integrare il numero dei consiglieri e a nominare al suo interno un sostituto.

 

art. 12 - Consiglio federale regionale
Il numero dei componenti del Consiglio federale Regionale è fissato in 35 membri eletti dalle Assemblee Provinciali secondo le modalità previste per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale, cui si aggiungono i membri di diritto già previsti dallo Statuto e dal presente regolamento (i co-Portavoce, il Tesoriere e Esecutivo). Ne fanno parte senza diritto di voto i Consiglieri ed assessori regionali, i Consiglieri federali nazionali, i parlamentari eletti nei collegi della Toscana, i Presidenti provinciali.
Il Consiglio federale regionale definisce la linea politica dei VERDI. Propone modifiche al regolamento regionale. Ha le competenze che gli sono riconosciute dallo statuto e dai regolamenti di attuazione dello statuto.
Il Consiglio federale regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è convocato e presieduto dal co-Portavoce incaricato o, in sua assenza dall’altro co-Portavoce.
Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della stessa lista; nel caso non vi siano non eletti sulla lista votata subentra a chiamata uno dei supplenti.
In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei co-Portavoce regionali.

 

FEDERAZIONI PROVINCIALI
art. 13 - Riconoscimento delle Federazioni provinciali
I requisiti per il riconoscimento delle Federazioni provinciali sono stabiliti dalla Federazione nazionale.

 

art. 14 - Assemblea provinciale
L'Assemblea provinciale è convocata per iscritti. L’Assemblea provinciale si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni Assembleari.
L’Assemblea provinciale elegge a suffragio universale i co-Portavoce, l'Esecutivo i Consiglieri federali regionali, gli eventuali delegati all’Assemblea nazionale e/o all'Assemblea regionale e, ove deliberi di dotarsene, i componenti del Consiglio federale provinciale.
Le modalità di elezione, funzionamento e finanziamento degli organi della Federazione provinciale sono stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

 

art. 15 – co-Portavoce, Esecutivo, Tesoriere e Consiglio federale provinciale
I co-Portavoce, l'Esecutivo, il Tesoriere e l’eventuale Consiglio federale provinciale sono eletti dall'Assemblea provinciale con le stesse modalità, funzioni e compiti in ambito provinciale dei corrispondenti organi regionali.
Il numero dei componenti dell'Esecutivo provinciale è fissato in minimo 3 e massimo 9, comprensivi dei co-Portavoce.
Il numero dei componenti del Consiglio federale provinciale, ove previsto, è fissato in 21 membri, cui si aggiungono i membri di diritto già previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

art. 16 - Modalità di elezione dei delegati all'Assemblea nazionale
I delegati all'Assemblea nazionale sono eletti secondo i criteri indicati dalla Federazione nazionale

 

ASSOCIAZIONI COMUNALI - ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - CIRCOLI LOCALI
art. 17 - Associazioni comunali
L'Associazione comunale è riconosciuta dalla Federazione regionale ove ricorra il seguente requisito: - 10 iscritti con l’aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti pari a 1 ogni 6000.
La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'Associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.
Il Comitato promotore di una nuova Associazione, richiesto e ottenuto il riconoscimento dalla Federazione regionale, sentita la Federazione provinciale corrispondente, tiene un'Assemblea pubblica degli iscritti per la sua costituzione adeguatamente pubblicizzata, in cui vengono eletti gli organi dell'Associazione stessa.
La costituzione di una nuova Associazione e gli organi eletti vanno immediatamente comunicati alla Federazione provinciale e alla Federazione regionale e da questa alla Federazione nazionale.
L'Associazione comunale è costituita da tutti gli iscritti VERDI residenti nel territorio del comune, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata. Non possono costituirsi due o più associazioni comunali nel territorio dello stesso comune.
L'Associazione comunale è responsabile delle scelte politiche al proprio livello.
Verifica l'esistenza dei requisiti di costituzione e organizza sul territorio i circoli locali (territoriali o tematici).
Sono organi dell'Associazione comunale: l'Assemblea, i co-Portavoce e l'Esecutivo.
L’Assemblea si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno. E' convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo, fermo restando le disposizioni statutarie comuni in materia di convocazioni Assembleari.
L’Assemblea elegge gli organi dell'Associazione e stabilisce le scelte politiche che impegnano l'Associazione comunale.
I co-Portavoce e l'Esecutivo sono eletti in Assemblea con le stesse modalità e funzioni in ambito comunale dei corrispondenti organi regionali e provinciali.
Il numero dei componenti dell'Esecutivo comunale è fissato in minimo 3 e massimo 9, comprensivi dei co-Portavoce.

 

art. 18 - Associazioni intercomunali
L'Associazione intercomunale è riconosciuta dalla Federazione Regionale ove ricorra il seguente requisito: - 10 iscritti con l'aggiunta di un rapporto iscritti-abitanti per ogni Comune facente parte l'Associazione intercomunale pari a 1 ogni 6000.
La Federazione regionale verifica, inoltre, che non vi siano sovrapposizioni di territorio tra l'Associazione in fase di costituzione ed associazioni comunali o intercomunali già costituite.
I comuni devono essere tutti compresi in un'area territoriale omogenea di una stessa regione. Per omogeneità del territorio si intende l'ambito amministrativo o elettorale partendo da quello più limitato territorialmente quali ad esempio la Comunità montana, il collegio provinciale, della camera, del senato, o ambiti territoriali, individuati dalla federazione regionale, che condividono stesse esigenze del territorio.
Un comune non può far parte di più associazioni intercomunali. Un capoluogo di provincia, o di regione, o un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti non può far parte di un'Associazione intercomunale
L'Associazione intercomunale è costituita da tutti gli iscritti VERDI residenti nel territorio dei comuni che ne fanno parte, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata.
Prerogative, modalità, funzioni e organi sono per analogia identici all'Associazione comunale.

 

art. 19 - Finanziamento delle Organizzazioni Territoriali VERDI. Contributi degli eletti.
Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell’autofinanziamento.
Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite alle Organizzazione territoriale riconosciute sono distribuite come previsto dall'art. 17 delle Norme Attuative Statutarie della Federazione dei VERDI.
Le erogazioni e le contribuzioni previste per le Federazioni provinciali riconosciute sono trasferite dalla Federazione nazionale alle Federazioni Regionali che sono tenute a girarle a dette Federazioni provinciali.
I VERDI eletti e/o nominati negli Enti Locali sono tenuti a versare all'organizzazione territoriale del livello corrispondente una quota dell'indennità, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, pari al 30% per l'ambito regionale, al 15% per quello provinciale e per quello comunale.
Gli inadempienti, previa diffida, perdono il diritto ad essere nuovamente candidati per i VERDI alle successive elezioni a qualunque livello o comunque candidarsi e/o ricoprire cariche all’interno del partito.

 

art. 20 - Disposizioni comuni alle Federazioni regionali e Provinciali
Le Federazioni provinciali sono tenute a dotarsi di Codice Fiscale, di un proprio conto corrente bancario ed eventualmente di un proprio conto corrente postale. Eventuali modificazioni vanno immediatamente comunicate alla Federazione regionale ed alla Federazione nazionale.
Le Federazioni regionali e provinciali devono tenere un brogliaccio di Prima Nota dal quale verrà elaborato il bilancio consuntivo.

 

art. 21 - Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni sono sottoposte a valutazione e approvazione ai corrispondenti livelli, coerentemente con i principi statutari e secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale, che definisce limiti ed eventuali deroghe, anche in considerazione della permanenza dei singoli nei ruoli istituzionali e degli altri incarichi ricoperti.
I Verdi Toscani, coscienti della propria ricchezza di intelligenze e sensibilità dichiarano di volersi ispirare, nelle loro scelte, al principio del rinnovamento delle loro figure istituzionali escludendo ogni nomina o candidatura per più di due mandati consecutivi nella stessa posizione.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si rimanda allo statuto ed ai regolamenti nazionali, in quanto compatibili.